
CAPPE E CANNE FUMARIE: LA LEGGE PER UN RISTORANTE IN REGOLA
Cosa dice la legge in materia di impianti (compresi gli impianti di aspirazione dei ristoranti)?
Quali sono gli obblighi di una azienda?
A chi si deve rivolgere per essere in regola?
Quali sono le sanzioni?
Ecco una sintesi per non farsi sfuggire niente e per capire perché è così importante affidarsi a professionisti esperti del settore… proprio come noi!
Il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha riorganizzato le disposizioni relative all’installazione degli impianti all’interno degli edifici, abrogando precedenti normative come la Legge 46/1990 e il DPR 447/1991.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso, includendo:
- Impianti elettrici e di protezione contro le scariche atmosferiche.
- Impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici.
- Impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione.
- Impianti idrici e sanitari.
- Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas.
- Impianti di sollevamento di persone o cose (ascensori, montacarichi, scale mobili).
- Impianti di protezione antincendio.
IMPRESE ABILITATE E REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI
Per operare su tali impianti, le imprese devono essere iscritte al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane. È obbligatorio che l’imprenditore, il legale rappresentante o il responsabile tecnico possieda specifici requisiti tecnico-professionali, tra cui:
- Diploma di laurea in materia tecnica specifica.
- Diploma o qualifica professionale con almeno due anni di esperienza nel settore.
- Titolo o attestato di formazione professionale con almeno quattro anni di esperienza nel settore.
PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI
La progettazione è obbligatoria per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti. In particolare, per impianti di rilevante complessità o dimensione, il progetto deve essere redatto da professionisti iscritti agli albi professionali. Ad esempio:
- Impianti elettrici con potenza superiore a 6 kW.
- Impianti di climatizzazione con potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora.
- Impianti di protezione antincendio inseriti in attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi o con un numero significativo di dispositivi.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Al termine dei lavori, l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente una dichiarazione di conformità, attestante che l’impianto è stato realizzato secondo la regola dell’arte e in conformità alle normative vigenti. Questa dichiarazione deve includere:
- La relazione sui materiali utilizzati.
- Il progetto dell’impianto.
In assenza della dichiarazione di conformità, per impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto, è possibile sostituirla con una dichiarazione di rispondenza resa da un professionista qualificato.
OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E CERTIFICATO DI AGIBILITÀ
Il committente o proprietario è obbligato ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti a imprese abilitate. Il rilascio del certificato di agibilità dell’edificio è subordinato all’acquisizione della dichiarazione di conformità e, ove previsto, del certificato di collaudo degli impianti installati.
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
È previsto l’obbligo di effettuare una manutenzione ordinaria degli impianti per garantirne la sicurezza e l’efficienza nel tempo. Per ascensori e montacarichi, si rimanda al DPR 30 aprile 1999, n. 162.
SANZIONI
Il decreto prevede sanzioni per le violazioni degli obblighi stabiliti, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la conformità degli impianti alle normative vigenti.
Il DM 22 gennaio 2008, n. 37, rappresenta un quadro normativo fondamentale per la gestione degli impianti all’interno degli edifici, assicurando standard di sicurezza elevati e una corretta esecuzione delle opere impiantistiche.
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